(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Controlli degli impianti termici 1. La Regione, al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti del Friuli-Venezia Giulia, individua le procedure per i controlli e le verifiche di cui all'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 2. E' istituito, presso l'ufficio di piano, servizio della programmazione energetica, un tavolo di coordinamento con le province ed i comuni con piu' di quarantamila abitanti per l'attuazione omogenea delle procedure di controllo dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di cui alla legge n. 10/1991. Al tavolo di coordinamento partecipano inoltre le associazioni di categoria interessate, nonche' le associazioni di tutela dei consumatori presenti in Regione ed in possesso dei requisiti di cui art. 118 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13. 3. Con apposite convenzioni tra le province ed i comuni con piu' di quarantamila abitanti e le associazioni di cui al comma 2 sono individuate le modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 4. Tali convenzioni devono prevedere: a) l'esercizio dei controlli da effettuarsi da parte di figure abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46; b) la pubblicita' degli elenchi di installatori e manutentori aderenti alle convenzioni; c) le tariffe massime comprensive della manutenzione dell'impianto e del controllo sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione; d) le modalita' con cui sono forniti, senza oneri a carico dei proprietari, i dati necessari alla tenuta del catasto provinciale o comunale degli impianti e dei relativi controlli. 5. Le procedure eventualmente avviate dalle province e dai comuni con piu' di quarantamila abitanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono uniformate ai contenuti del presente articolo, ferma restando la validita' delle verifiche gia' effettuate presso i singoli impianti. Le convenzioni di cui al comma 3, individueranno le tipologie ed entita' dei controlli a campione effettuati da province e comuni con piu' di quarantamila abitanti, che possono avvalersi anche di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, (periodo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 344). 6. (Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 344). Trieste, 16 novembre 2001 TONDO